Fondo Innovazione
FAQ
Requisiti e domanda di adesione
Possono presentare domanda di adesione all’Avviso Pubblico tutti i Comuni italiani che, come previsto dal Decreto Semplificazioni n. 76/2020, entro il 28 febbraio 2021 sono tenuti a effettuare o completare l’adesione al sistema SPID e la migrazione alla piattaforma pagoPA, nonché avviare l’integrazione dei propri servizi digitali sull’App IO. Possono quindi presentare domanda di adesione i Comuni che non abbiano ancora aderito del tutto alle piattaforme sopra menzionate o vi abbiano aderito solo in parte, o che non si siano integrati con le medesime, o si siano integrati solo in parte.
Si, un Comune può aderire a entrambi gli Avvisi pubblici. Nel caso specifico, qualora lo stesso Comune aderisse anche all’Avviso Pubblico Fondo Innovazione, il contributo a cui avrà potenzialmente diritto sarà pari al 70% dell’importo stabilito.
Si, ma soltanto se i Comuni potranno dimostrare di utilizzare i contributi del presente Avviso Pubblico per l’implementazione di specifiche attività che non siano già state realizzate grazie ad altri finanziamenti, contributi o sovvenzioni. Se ad esempio il Comune ha beneficiato o sta beneficiando di altri fondi per adempiere ai processi di adesione alle piattaforme abilitanti oggetto del presente Avviso Pubblico, può comunque partecipare al presente Avviso per realizzare le attività di migrazione di servizi sulle stesse piattaforme abilitanti.
No, è fatto divieto di adesione all’Avviso Pubblico Fondo Innovazione ai Comuni che sono ricompresi in accordi Regionali con finalità analoghe a quelle individuate nel presente Avviso.
Nell’ambito delle risorse in dotazione al Fondo per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, alcune Regioni hanno previsto accordi specifici che coinvolgono parte dei Comuni del proprio territorio, al fine di gestire in autonomia l’erogazione dei contributi per il raggiungimento di risultati analoghi a quelli del presente Avviso Pubblico.
Sì, non sono esclusi dal presente Avviso Pubblico i Comuni che abbiano già sottoscritto accordi regionali a tal fine.
Si, il Comune può partecipare all’Avviso Pubblico poiché, nonostante abbia affidato i servizi di incasso a un soggetto riscossore pubblico o privato, l’adesione alla piattaforma pagoPA è in ogni caso obbligatoria entro il 28/02/2021. In ogni caso, ai fini del raggiungimento degli obiettivi a cui è subordinata l’erogazione dei contributi oggetto del presente Avviso Pubblico, il Comune dovrà preventivamente assicurarsi che l’ente riscossore sia già aderente alla piattaforma pagoPA e, pertanto, veicoli i pagamenti tramite la stessa piattaforma.
Per aderire, è necessario presentare la domanda di adesione tramite apposita procedura all’interno della piattaforma online dedicata entro il 15 gennaio 2021. Consulta il manuale operativo per essere guidato nella corretta compilazione e nel successivo caricamento sulla piattaforma del modulo online per l’adesione.
L’incaricato deve essere una persona appartenente al Comune con un incarico dirigenziale. Si suggerisce di affidare, per competenza, l’incarico al referente dei processi di attivazione e integrazione delle piattaforme abilitanti per il raggiungimento degli obiettivi dell’Avviso Pubblico.
Il Comune riceverà una mail a mezzo PEC (sullo stesso indirizzo PEC censito in IPA) con la comunicazione di conferma dell’esito positivo della propria domanda di ammissione.
Entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di rettifica, che il Comune riceverà sullo stesso indirizzo PEC indicato in IPA, sarà possibile correggere le informazioni errate ripetendo l’intero processo di compilazione della domanda per l’adesione. Trascorso tale termine, la domanda sarà respinta.
La domanda di adesione dovrà essere presentata entro venerdì 15 gennaio 2021, data oltre la quale non sarà più possibile compilare né inviare alcuna domanda.
Si, i Comuni potranno - in ogni momento per tutto il periodo di vigenza dell’Avviso Pubblico - segnalare eventuali variazioni anagrafiche inviando una PEC al seguente indirizzo: segnalazioni.fondoinnovazione@pec.pagopa.it
Adesione alle piattaforme abilitanti SPID, CIE, pagoPA e all’app IO
Per tutte le informazioni e le procedure relative all’adesione al sistema SPID, consulta il Manuale operativo.
Per tutte le informazioni e le procedure relative all’adesione al sistema CIE, consulta il Manuale operativo.
Per tutte le informazioni e le procedure relative all’adesione a pagoPA, consulta il Manuale operativo.
Per tutte le informazioni e le procedure relative all’adesione all’App IO, consulta il Manuale operativo.
Richiesta di erogazione del contributo
Le richieste di erogazione del contributo devono essere presentate secondo apposita procedura online tramite l’accesso all’area riservata della piattaforma con le credenziali ricevute nella comunicazione di ammissione all’Avviso Pubblico. I moduli per la richiesta di erogazione del contributo saranno resi disponibili sulla piattaforma.
Le richieste di erogazione del contributo devono essere presentate, a pena di irricevibilità, rispettivamente entro i seguenti termini:
- entro, e non oltre, il 31 marzo 2021 per la richiesta di erogazione del 20% del contributo, a seguito della verifica delle attività al 28 febbraio 2021;
- entro, e non oltre, il 31 gennaio 2022 per la richiesta di erogazione dell’80% del contributo, a seguito della verifica delle attività al 31 dicembre 2021.
Accedendo all’area riservata con le credenziali ricevute nella comunicazione di ammissione all’Avviso Pubblico, il Comune potrà controllare l’avanzamento della sua richiesta di erogazione del contributo. A valle della fase di istruttoria e verifiche, il Comune riceverà via PEC una mail di conferma dell’esito positivo dell’istruttoria o una mail contenente le motivazioni di un eventuale rigetto.
Entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di rettifica, che il Comune riceverà all’indirizzo PEC di domicilio digitale inserito nel modulo di adesione, sarà possibile correggere le informazioni errate ripetendo l’intero processo di compilazione della domanda per l’erogazione del contributo. Trascorso tale termine, la domanda sarà respinta.
Istruttoria e verifiche
PagoPA S.p.A verificherà le seguenti attività:
- al 28 febbraio 2021:
Spid: Abilitazione di servizi online all’accesso mediante SPID, comunicazione dei servizi attivati verso AgID come da normativa SPID;
pagoPA: migrazione e attivazione di 1 servizio di incasso se il Comune ha aderito alla piattaforma durante la vigenza dell’Avviso, e di 2 servizi se il Comune ha aderito alla piattaforma prima della pubblicazione dell’Avviso;
App IO: Adesione e integrazione di almeno 1 servizio digitale del Comune sull’app IO. - al 31 dicembre 2021:
pagoPA: migrazione e attivazione di almeno il 70% dei servizi di incasso erogati dal comune tra quelli censiti nella tabella tassonomica
App IO: migrazione e attivazione di almeno 10 servizi digitali del Comune sulla App.
In particolare, PagoPA S.p.A. verificherà - durante il periodo di istruttoria di cui all’art. 8 dell’Avviso Pubblico:
- per la piattaforma pagoPA: le transazioni (con relativo codice tassonomico) - risultanti durante il suddetto periodo di istruttoria - relative ai servizi di incasso migrati e attivati dal Comune;
- per l’APP IO: la visibilità in App - durante il suddetto periodo di istruttoria - dei servizi integrati dal Comune.
PagoPA S.p.A. effettuerà, comunque, ogni controllo necessario e adeguato ai fini della verifica delle attività di cui all’all. 3 dell’Avviso, dichiarate dai Comuni nei moduli di richiesta di erogazione del contributo.
Se la verifica delle attività previste al 28 Febbraio 2021 ha esito negativo, il Comune perde il diritto all’erogazione del 20% del contributo, ma può comunque continuare i processi di integrazione alle piattaforme abilitanti per superare la verifica delle attività previste al 31 Dicembre 2021. Solo in questo modo, il Comune potrà ottenere il restante 80% del contributo. Qualora, al contrario, anche la verifica delle attività al 31 dicembre 2021 avesse esito negativo, il Comune non avrà diritto ad alcun contributo.
I Comuni ammessi all’Avviso possono avvalersi del supporto di Partner Tecnologici Pubblici o Privati per conseguire gli obiettivi di adozione e integrazione delle piattaforme abilitanti.
Per “full pagoPA” si intende la migrazione e l’attivazione di almeno il 70% dei servizi di incasso erogati dal Comune, tra quelli censiti nella tabella “Tassonomia dei servizi di Incasso”. Il 70% sarà calcolato sulla totalità dei servizi di incasso erogati dal singolo Comune e dichiarati nelle domande di erogazione dei contributi.
Pertanto, per il calcolo del 70% dei servizi - ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi - saranno presi in considerazione:
- sia i servizi di incasso dichiarati nella domanda di erogazione del contributo relativa alla prima fase, nella quota del 20% del massimo spettabile, inviata entro il 31 marzo 2021;
- sia i servizi di incasso dichiarati nella domanda di erogazione del contributo relativa alla seconda fase, nella restante quota dell’80%, inviata entro il 31 gennaio 2022.
I servizi di incasso saranno verificati tramite le transazioni sulla piattaforma pagoPA con l’indicazione del codice tassonomico.
A titolo esemplificativo: se il Comune eroga 10 servizi di incasso totali, ai fini della verifica del raggiungimento dell’obiettivo Full pagoPA, 7 di questi devono essere migrati e attivati sulla piattaforma pagoPA.
Per “Full IO” si intende la migrazione e l’attivazione di almeno 10 servizi digitali sulla App IO, i quali dovranno essere resi visibili sull’App. Se il Comune integra i propri servizi digitali sulla App IO tramite un soggetto aggregatore, i 10 servizi dovranno comunque essere visibili in App per ogni singolo Comune. Nel caso in cui nella domanda di erogazione del contributo relativa alla prima fase (per la quota del 20% del massimo spettabile, inviata entro il 31 marzo 2021) siano già stati inseriti 10 (o più) servizi, i medesimi dovranno essere riportati anche nella domanda di erogazione del contributo relativa alla seconda fase (per la restante quota dell’80%) e non sarà necessario attivarne di ulteriori.
Sì, l’indicazione dell’URL che rimanda alla homepage del sito del Comune di riferimento è sufficiente. Si consideri in ogni caso che il criterio di verifica del raggiungimento dell’obiettivo per SPID è l’invio del metadata entro i termini indicati dall’Avviso Pubblico, agli indirizzi indicati nel relativo manuale operativo.
È sempre consigliabile che il Comune informi i propri cittadini della disponibilità dei propri servizi sull’App IO, ma non è vincolante ai fini della verifica degli obiettivi dell’Avviso Pubblico.
Affinché un servizio possa considerarsi attivo a fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi, è necessario che vi siano delle transazioni di test sul Modello 1 e sul Modello 3 (ove applicabile).
Fermo restando l’obbligo per i Comuni di mettere a disposizione tutti i modelli di pagamento come definiti nelle SANP (Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti), in caso di servizi gestiti interamente tramite un processo digitale è possibile non prevedere il Modello 3. È tuttavia auspicabile, per fornire al cittadino un servizio più completo, prevedere anche il suddetto modello.
È possibile attivare anche questo tipo di servizi, purché il Comune sia rimasto il titolare del credito (laddove quindi non ci sia stata cessione). Sarà cura del Comune, prima di inserire il servizio nella domanda di erogazione del contributo, averne verificato l'attivazione da parte del Riscossore.
L'aggiornamento delle voci tassonomiche avviene con cadenza mensile, attraverso apposito format disponibile su questa pagina.
Ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi, è necessario che i servizi in App IO migrati dal Comune risultino visibili in app.
In fase di compilazione della richiesta di contributo, tutti i Comuni dovranno rilasciare una dichiarazione ai sensi del DPR. N. 445/2000, implicante responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci.
I Comuni sono tenuti a favorire lo svolgimento delle verifiche eseguite da PagoPA S.p.A.,dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,e a fornire la documentazione richiesta.
Il Comune può procedere alla corretta codifica dei codici tassonomici associati ai propri servizi di incasso tempestivamente migrati e attivati in piattaforma pagoPA e dichiarati nelle domande di erogazione dei contributi - facendo riferimento alla documentazione relativa alla tassonomia dei servizi, consultabile al seguente link https://www.pagopa.gov.it/it/pubbliche-amministrazioni/documentazione/ - entro e non oltre il 28 febbraio 2022.
Ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi relativi alla piattaforma pagoPA, i Comuni dovranno obbligatoriamente registrare nuove transazioni riferite ai servizi i cui codici tassonomici sono stati ricodificati, oppure effettuare delle transazioni di test su tali servizi, entro il 30 aprile 2022 (data in cui termina la fase di istruttoria).
Erogazione del contributo
I contributi saranno erogati:
- per il 20% entro il mese di luglio 2021, per le attività verificate al 28 febbraio 2021;
- per l’80% entro il mese di maggio 2022, per le attività verificate al 31 dicembre 2021.
I contributi saranno erogati tramite bonifico SCT all’IBAN indicato nella richiesta di erogazione del contributo.
A partire dalla dotazione a disposizione dell’Avviso Pubblico, gli importi dei contributi saranno calcolati suddividendo i Comuni in quattro fasce demografiche, secondo la seguente classificazione che fa riferimento all’indice ISTAT provvisorio del 1° gennaio 2020:
- da 0 a 5.000 Abitanti € 3.900
- da 5.000 a 40.000 Abitanti € 7.950
- da 40.000 a 200.000 Abitanti € 11.850
- oltre i 200.000 Abitanti € 50.000
La riduzione del contributo è prevista in due casi:
- se il Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ha già aderito con esito positivo all’Avviso per l’attuazione del progetto “Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni”, pubblicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il contributo erogabile relativo al presente Avviso Pubblico sarà pari al 70% dell’importo previsto per quel Comune, in base alla fascia demografica di appartenenza;
- se il Comune non ha superato la verifica delle attività previste per la scadenza del 28 febbraio 2021 ma ha portato a termine tutte le attività previste per la scadenza del 31 dicembre 2021, il contributo erogabile sarà pari all’80% dell’importo previsto per quel Comune, in base alla fascia demografica di appartenenza.
E’ possibile per ciascun Comune ottenere una delle seguenti premialità o entrambe:
- a) Premialità per l’utilizzo di soluzioni tecnologiche aggreganti, Unioni di Comuni o Comunità Montane. Accedono alla premialità i Comuni che, per il raggiungimento degli obiettivi dell’Avviso Pubblico, si avvarranno di soluzioni tecnologiche (e quindi di piattaforme fornite da Partner Tecnologici Pubblici e Privati) che integrino almeno 40 Comuni a livello regionale e/o 200 Comuni a livello nazionale oppure che si avvalgono di Unioni di Comuni o Comunità Montane, per l’integrazione di almeno un servizio di incasso.
- b) Premialità per l’integrazione di CIE (Carta d’Identità Elettronica). Accedono alla premialità i Comuni che oltre all’adozione delle piattaforme abilitanti previste nell’Avviso, consentiranno agli utenti di accedere ai servizi digitali anche attraverso l’integrazione della CIE come strumento di identificazione elettronica.
La richiesta delle premialità è contestuale alla richiesta di erogazione del contributo. Nello specifico, nel modulo di richiesta di erogazione del contributo il Comune dovrà dichiarare:
- a) di quali Partner Tecnologici e/o di quali Unioni di Comuni o Comunità Montane si sia avvalso per lo svolgimento delle attività, per l’ottenimento della Premialità per l’utilizzo di soluzioni tecnologiche aggreganti, Unioni di Comuni o Comunità Montane;
- b) di aver integrato CIE (Carta d’Identità Elettronica), per l’ottenimento della Premialità per l’integrazione di CIE
L’importo delle premialità spettante a ciascun Comune è determinato proporzionalmente tenendo conto dell’importo complessivo della premialità (dato dall’accantonamento in dotazione e dagli importi residui derivanti dalla mancata adesione della totalità dei Comuni destinatari del Fondo e dal mancato raggiungimento degli obiettivi da parte degli stessi), del numero di Comuni aventi diritto alle premialità e delle fasce demografiche di appartenenza dei medesimi Comuni. In ogni caso, gli importi delle premialità non potranno essere superiori:
- al 25% dell’importo del contributo spettante ai singoli Comuni in base alla fascia demografica di appartenenza, con riferimento alla Premialità per l’utilizzo di soluzioni tecnologiche aggreganti, Unioni di Comuni o Comunità Montane;
- al 25% dell’importo del contributo spettante ai singoli Comuni in base alla fascia demografica di appartenenza, con riferimento alla Premialità per l’integrazione di CIE (Carta d’Identità Elettronica);
- al 40% dell’importo del contributo spettante ai singoli Comuni in base alla fascia demografica di appartenenza, nel caso in cui un Comune abbia diritto ad entrambe le Premialità.
Si, le due premialità sono cumulabili, ma l’importo totale riconosciuto non potrà comunque essere superiore al 40% dell’importo del contributo spettante ai singoli Comuni in base alla fascia demografica di appartenenza.
Sì, è sufficiente che sia il Comune a fornire l'accesso con CIE ai propri servizi digitali.
La premialità per l’utilizzo di soluzioni tecnologiche aggreganti viene calcolata soltanto con riferimento alle attività di migrazione dei servizi sulla piattaforma pagoPA.
La premialità sarà erogata tramite bonifico SCT all’IBAN indicato nella richiesta di erogazione del contributo entro il mese di giugno 2022.
I Comuni beneficiari dei contributi saranno tenuti a:
- favorire lo svolgimento delle verifiche eseguite da PagoPA S.p.A.,AgID e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la parte di competenza e fornire la documentazione richiesta;
- mettere a disposizione, a seguito di eventuale richiesta, i dati e le informazioni relative allo stato di migrazione degli incassi e dei servizi online;
- garantire la corretta conservazione e la disponibilità di tutta la documentazione relativa al contributo ricevuto, nel rispetto dell’articolo 44 del CAD;
- pubblicare sul proprio sito istituzionale il riferimento al contributo ricevuto, nel rispetto della normativa sulla trasparenza.
Soccorso istruttorio
Perché, durante la fase di istruttoria e verifica, sono stati rilevati una serie di alert relativi alla compilazione del modulo di richiesta di erogazione dell’80%, e si intende consentire ai Comuni di effettuare un’ulteriore ricognizione dei servizi di incasso, per poter confermare e/o rettificare la richiesta.
Assolutamente no, il soccorso istruttorio riguarda soltanto le informazioni dichiarate in sede di compilazione della richiesta di erogazione della quota dell’80% del contributo. Tutte le altre scadenze dell’Avviso Pubblico sono confermate: per il conseguimento degli obiettivi di migrazione e attivazione “full pagoPA” il termine per la conclusione delle relative attività resta al 31/12/2021, mentre la possibilità di registrare transazioni è prevista durante tutto il periodo di istruttoria che scadrà il 30/04/2022.
La richiesta di contributo sarà retrocessa in stato “Bozza”, al fine di consentire al Comune di verificare di non aver commesso errori in fase di compilazione del modulo, ed in particolare di effettuare un’ulteriore ricognizione dei propri servizi di incasso, e di conseguenza confermare e/o rettificare la richiesta di erogazione del contributo dell’80%.
Per la dichiarazione degli obiettivi conseguiti con riferimento alla piattaforma pagoPA, il modulo è suddiviso in due punti:
- Dichiarazione da parte dell’ente di tutti i servizi di incasso da esso gestiti (100%);
- Dichiarazione da parte dell’ente dei servizi migrati sulla base dei servizi dichiarati nella sezione 1 (almeno il 70%, calcolato sul numero dei servizi dichiarati al punto 1, per raggiungere gli obiettivi dell’Avviso Pubblico).
Le verifiche che hanno determinato l’avvio del soccorso istruttorio fanno riferimento al punto 1.
Con riferimento al punto 1 della FAQ precedente, i Comuni devono dichiarare la totalità dei servizi di incasso gestiti, tenendo in considerazione:
- La Tassonomia dei servizi di incasso pubblicata dal Soggetto Attuatore;
- La titolarità del credito (es. tributo, tassa, etc.) oggetto di incasso, ivi inclusi, pertanto, quei servizi di incasso esternalizzati (es. tramite un soggetto riscossore).
Assolutamente si, gli alert hanno l’obiettivo di consentire al Comune di verificare di non aver commesso errori in fase di compilazione del modulo, ed in particolare di effettuare un’ulteriore ricognizione dei propri servizi di incasso, al fine di confermare e/o rettificare la richiesta di erogazione del contributo.
Perché secondo statistiche, e con riferimento alla tassonomia dei servizi, i servizi di incasso totali di un Comune sono in media almeno pari a 50. Per questa ragione, si invitano i Comuni a svolgere un'ulteriore verifica della correttezza delle dichiarazioni fornite nel modulo di richiesta di erogazione del contributo. Si segnala, in ogni caso, che i Comuni non sono vincolati all’indicazione statistica dei 50 servizi totali gestiti in media, ma che devono indicare la totalità dei servizi di incasso effettivamente gestiti, facendo prevalere il principio della titolarità del credito.
Perché attualmente tale tasso percentuale di migrazione non appare verosimile, in quanto alcuni servizi di incasso non sono ancora disponibili sulla piattaforma pagoPA (es. l’incasso IMU - riscossione volontaria, che può essere gestito esclusivamente tramite F24).
Significa che il Comune ha dichiarato un numero totale di servizi di incasso gestiti inferiore al numero di servizi per cui effettivamente si registrano transazioni sulla piattaforma pagoPA. Per questa ragione, si invitano i Comuni interessati a controllare ed eventualmente rettificare la dichiarazione. (Es. Il Comune ha dichiarato di gestire sulla piattaforma pagoPA n. 10 servizi totali, ma sulla piattaforma pagoPA si registrano transazioni su n. 18 servizi).
In questa fattispecie il Comune, non avendo raggiunto l’obiettivo Full pagoPA come previsto dall’Avviso, non dovrà rettificare la sua richiesta di erogazione del contributo né compiere alcuna altra azione. La sua domanda sarà di conseguenza annullata automaticamente.
Tutti i Comuni interessati hanno ricevuto una mail a mezzo PEC al domicilio digitale indicato in fase di adesione all’Avviso pubblico per il Fondo Innovazione , con una comunicazione contenente tutte le indicazioni per la corretta compilazione del modulo di richiesta dei contributi.
I Comuni interessati dal soccorso istruttorio potranno procedere ad una ricognizione dei propri servizi di incasso, e di conseguenza confermare e/o rettificare le dichiarazioni presentate, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta a mezzo PEC al domicilio digitale indicato in fase di adesione all’Avviso pubblico per il Fondo Innovazione, relativa all’avvio del procedimento del soccorso istruttorio.
Il Comune ha potuto procedere alla corretta codifica dei codici tassonomici associati ai propri servizi di incasso tempestivamente migrati e attivati in piattaforma pagoPA e dichiarati nelle domande di erogazione dei contributi – facendo riferimento alla documentazione relativa alla tassonomia dei servizi, consultabile al seguente link https://www.pagopa.gov.it/it/pubbliche-amministrazioni/documentazione/ – fino al 28 febbraio 2022 (come da relativa FAQ nella sezione dedicata “Istruttoria e verifiche”).
Si ricorda in ogni caso che ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi relativi alla piattaforma pagoPA, i Comuni dovranno obbligatoriamente registrare nuove transazioni riferite ai servizi i cui codici tassonomici sono stati ricodificati, oppure effettuare delle transazioni di test su tali servizi, entro il 30 aprile 2022 (data in cui termina la fase di istruttoria).
Ritiro della richiesta di erogazione contributi Fase II
Per quanto riguarda la Fase I, non è possibile rinunciare ai contributi ricevuti in quanto i fondi sono stati già erogati. Relativamente alla Fase II, invece, se la richiesta di erogazione dell’80% del contributo è stata già inoltrata, è possibile ritirare la stessa seguendo la procedura informatica resa disponibile tramite l’apposita piattaforma online a partire dal 4 maggio 2022, entro e non oltre 10 giorni da tale data.
No, non è in alcun modo possibile rinunciare né restituire i contributi già erogati durante la Fase I.
Sì, i Comuni che hanno richiesto i contributi relativi alla Fase II a seguito del soccorso istruttorio possono ritirare la richiesta seguendo la procedura informatica resa disponibile tramite l’apposita piattaforma online a partire dal 4 maggio 2022, entro e non oltre 10 giorni da tale data.
No, secondo l’impostazione dell’Avviso Pubblico Fondo Innovazione le due fasi non sono collegate tra di loro, essendo ciascuna fase legata al raggiungimento di specifici obiettivi. Pertanto, nel caso di ritiro della richiesta di erogazione del contributo relativo alla Fase II, non è prevista la restituzione dei fondi già ricevuti in Fase I.
Come riportato nella sezione delle Domande frequenti dedicata al Fondo Innovazione - pubblicata sul sito PA digitale 2026 - sarà necessario richiedere le modalità di gestione alla Regione di riferimento, in coerenza con gli specifici accordi regionali con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale.